I principali aspetti

In caso di interruzione del lavoro superiore a 31 giorni

Premio mensile: CHF 45

Copertura assicurativa in tutto il mondo

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A chi si rivolge l’assicurazione mediante convenzione?

L’assicurazione mediante convenzione si rivolge a tutti i dipendenti obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni non professionali ai sensi della LAINF e che lasciano un’azienda. L’assicurazione contro gli infortuni viene pertanto estesa anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o in caso di congedo non retribuito. Vale la pena stipulare un’assicurazione mediante convenzione anche se non si inizia un nuovo lavoro dopo un congedo di maternità o se l’orario di lavoro settimanale si riduce al di sotto delle 8 ore.

Importante: È possibile stipulare un’assicurazione mediante convenzione presso l’Assicurazione dei mestieri solo se con l’ultimo datore di lavoro siete stati assicurati obbligatoriamente contro gli INP presso l’Assicurazione dei mestieri.

Dal giorno in cui cessa il diritto al salario all’assicurazione mediante convenzione

Dal giorno in cui cessa il diritto al salario all’assicurazione mediante convenzione
Dal giorno in cui cessa il diritto al salario all’assicurazione mediante convenzione

Entità delle prestazioni dell’assicurazione mediante convenzione

L’assicurazione mediante convenzione copre tutte le prestazioni ai sensi della LAINF e offre alcuni vantaggi rispetto alla copertura contro gli infortuni con la cassa malati.


  • Prestazione completa ai sensi della LAINF
  • Spese di cura senza partecipazione ai costi (franchigia e aliquota percentuale non applicate)
  • Indennità giornaliera – 80% a partire dal 3° giorno
  • restazioni sotto forma di rendita in caso di invalidità e decesso
  • Indennità per menomazione dell’integrità in caso di invalidità

I vantaggi dell’assicurazione mediante convenzione in sintesi

  • Mitigazione dei rischi finanziari
  • Tranquillità d’animo che permette di concentrarsi sulla ripresa
  • Protezione per le emergenze
  • Eventuale estensione fino a 6 mesi

Costi dell’assicurazione mediante convenzione

I costi ammontano a CHF 45.00 per mese intero o frazione mensile. Il premio d’assicurazione va pagato non oltre il giorno di scadenza della copertura assicurativa contro gli INP. È escluso il rimborso dei premi. Per tale ragione risulta opportuno stipulare un’assicurazione mediante convenzione solo per il periodo richiesto ed estenderla all’occorrenza.

Domande frequenti sull’assicurazione mediante convenzione

La copertura contro gli infortuni nell’ambito dell’assicurazione malattie obbligatoria copre solo le spese di cura, in considerazione della franchigia concordata e dell’aliquota percentuale prevista per legge. Oltre ai costi per le spese di cura, l’assicurazione mediante convenzione prevede anche prestazioni per cure domiciliari, mezzi ausiliari, spese di viaggio, trasporto e soccorso, prestazioni di indennità giornaliere e sotto forma di rendite.

Il premio ammonta a CHF 45.00 per mese intero o iniziato. Non è possibile il rimborso dei premi.

È possibile stipulare l’assicurazione mediante convenzione comodamente online. Prerequisito: Presso il vostro attuale/ultimo datore di lavoro siete o eravate assicurati obbligatoriamente contro gli INP presso l’Assicurazione dei mestieri. L’assicurazione mediante convenzione va pagata non oltre il giorno di scadenza dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Non è possibile il rimborso dei premi. Non esitate a rivolgervi alla nostra Assistenza alla vendita per domande o consulenza 044 267 61 61 o abrede@visavis.ch.

Notificate il prima possibile l’infortunio all’Assicurazione dei mestieri. In caso di decesso, i superstiti aventi diritto sono tenuti a notificare il decesso.

È possibile stipulare l’assicurazione mediante convenzione per 6 mesi. In seguito, la copertura contro gli infortuni deve essere necessariamente inclusa presso la vostra cassa malati.

Sì. In caso di sinistro, l’indennità giornaliera viene calcolata sulla base di entrambi i salari. Altrimenti è assicurato solo il salario precedente di uno dei datori di lavoro.

Sì. Con un’assicurazione mediante convenzione siete assicurati anche all’estero perché la copertura vale in tutto il mondo. In caso di necessità di trattamento medico all’estero, gli assicurati ricevono un rimborso massimo pari al doppio dei costi che avrebbero dovuto sostenere per il trattamento in Svizzera.

No. Non è possibile disdire l’assicurazione mediante convenzione. Inoltre, non è possibile il rimborso dei premi.

No. I disoccupati che hanno diritto a o ricevono l’indennità di disoccupazione sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni presso la Suva. È possibile stipulare l’assicurazione mediante convenzione se non è ancora stata presa una decisione sul diritto all’indennità di disoccupazione.

Durante il congedo di maternità si applica la stessa copertura dell’assicurazione prevista per il periodo d’impiego regolare. Alla scadenza dell’indennità di maternità segue il regolare termine suppletivo di copertura di 31 giorni. Alla scadenza del termine suppletivo di copertura è raccomandabile la stipula di un’assicurazione mediante convenzione per il restante periodo di congedo non retribuito (per un massimo di 6 mesi).

Talvolta i dipendenti ricevono un risarcimento per gli straordinari, il lavoro nel fine settimana, il saldo orario flessibile ecc. prestati durante il rapporto di lavoro solo successivamente al termine del rapporto di lavoro stesso. Ciò non estende la durata del pagamento del salario poiché il diritto al risarcimento non è sorto successivamente alla cessazione dell’attività. La decorrenza del termine di 31 giorni ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAINF inizia pertanto dalla ricezione dell’ultimo salario ordinario. L’assicurazione mediante convenzione inizia pertanto non prima del termine di 31 giorni.

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