Le vostre possibilità assicurative

Se avete lavorato almeno 8 ore alla settimana presso il vostro ultimo datore di lavoro, potete prolungare la copertura assicurativa per gli infortuni non professionali (INP) al massimo di 6 mesi con un’assicurazione mediante convenzione. Il tutto semplicemente online!

Importante: L’assicurazione mediante convenzione può essere stipulata solo entro 31 giorni dalla cessazione del suo diritto ad almeno la metà del salario. Se non stipulate un’assicurazione mediante convenzione, dovete includere entro questo termine la copertura contro gli infortuni presso la vostra assicurazione malattia!

Consiglio: Un’assicurazione mediante convenzione offre vantaggi rispetto alla copertura contro gli infortuni presso la cassa malati!

All’assicurazione mediante convenzione

Se avevate una copertura assicurativa complementare LAINF (LAINFC) tramite il vostro datore di lavoro, avete il diritto di passare all’assicurazione infortuni individuale senza un nuovo esame dello stato di salute. In tal modo è possibile continuare ad assicurare le prestazioni supplementari derivanti dalla LAINFC e, di regola, beneficiare di una riduzione dei premi. Per richiedere il passaggio è necessario essere domiciliato in Svizzera.

Il passaggio può essere richiesto entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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Se tramite il vostro datore di lavoro eravate coperti contro le perdite di guadagno mediante un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia (IGM), potete passare a un’assicurazione individuale d’indennità giornaliera in caso di malattia. Avete il diritto di stipulare questa assicurazione senza un nuovo esame dello stato di salute, a condizione che siate domiciliati in Svizzera e

  • che non stiate ricoprendo temporaneamente un nuovo posto di lavoro;
  • siete considerati disoccupati ai sensi dell’art. 10 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione;
  • il vostro nuovo datore di lavoro non ha un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia.

Non sussiste tra l’altro alcun diritto al passaggio all’assicurazione individuale:

  • per persone con un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore o uguale a 3 mesi (CGA 01.2025);
  • per il personale ausiliario impiegato occasionalmente (CGA 01.2025);
  • se il rapporto di lavoro termina durante il periodo di prova (CGA 01.2025);
  • a partire dal raggiungimento dell’età di riferimento AVS;
  • in caso di cessazione dell’attività lucrativa

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